L’aspetto normativo del servizio in bici,

anche la pattuglia sottostà al decreto 81/2008

il decreto 81/2008 e la pattuglia in bicicletta

La bicicletta di recente è entrata nei grandi centri urbani come un’ottima alternativa agli spostamenti dei veicoli a motore. I vantaggi dati da quest’ultima sono i seguenti: minimo costo di gestione se paragonato all’automezzo, maggiore velocità di spostamento nei centri urbani congestionati, possibilità di poterla “parcheggiare ovunque”, hanno fatto sì che a livello sociale, questo tipo di mobilità venga sempre più accettata e condivisa e soprattutto sostenuta. Inoltre importanti campagne ecologiche hanno stimolato la cittadinanza verso questo tipo di veicolo ad alta efficienza, e ad impatto pressoché zero. Detto ciò, la bicicletta storicamente ha sempre accompagnato le forze di Polizia Locale, in principio come valido strumento di spostamento, poiché i veicoli a motore non erano cosi diffusi. Recentemente affianca le pattuglie in auto nei centri urbani moderni. Questo progetto di ricerca nasce dal quesito “esiste una formazione per attribuire una mansione specifica all’Agente in bicicletta?”. 

A tale proposito sono state analizzate tutte le maggiori situazioni dove vengono impiegati gli operatori che effettuano il servizio in bicicletta nelle forze di polizia italiane, partendo dalla tesi “che non esiste una formazione specifica”, in quanto non risulta esistere una preparazione specifica per questo ruolo . Dalla ricerca è emerso che in Italia non esiste una formazione specifica, o meglio non esiste neppure un infarinatura minima di sicurezza per gli operatori destinati a questo tipo di servizio, se non qualche raro caso, e quasi sempre con grosse lacune che  non soddisfano minimamente gli aspetti tecnico operativi.

Lo sforzo è quello di avviare un vero e proprio reparto specializzato della Polizia (intesa tutta, da quella locale a quella di stato a Carabinieri agli operatori del soccorso), con un’efficace e opportuna formazione ed informazione per gli agenti/operatori che svolgeranno il servizio in bicicletta. 

Questo perché leggendo con attenzione il D.lgs 81/2008, soffermandoci su alcuni articoli quali:

Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono i riferimenti di norma richiesti sono: D.lgs 81/2008 e s.m.i., partendo dall’art. 18 c.1 lett. l) che recita:

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: ………. omissis ……….

l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;

Art. 36. Informazione ai lavoratori

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

………. omissis ……….

Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

………. omissis ……….

Per quanto riguarda la Polizia Locale la figura del “datore di lavoro” viene rappresentata dal Comandante,  la stessa figura compare anche in altre forze di polizia. Partendo dal presupposto che anche le forze di polizia e del soccorso tutte devono attenersi al decreto, spicca immediatamente la condizione di non ottemperanza allo stesso. Viviamo una violazione costante tutte le volte che viene  attivato questo tipo di servizio, non considerando che la bicicletta diviene uno strumento di lavoro quando imbracciata da un  operatore. Quindi assodato che la bicicletta rientra tra gli strumenti di lavoro in dotazione all’agente, ci si chiede come il comandante abbia ottemperato alla formazione ed informazione del proprio personale? 

La ricerca ha evidenziato la grossa criticità italiana, non esiste formazione per questo tipo di servizio, non viene considerata la bicicletta come un opportunità operativa per gli operatori, in quanto non molti hanno la consapevolezza di cosa può fare un operatore preparato. La pattuglia in bici inoltre veste nel modo del tutto naturale la polizia di prossimità, infatti questo operatore è prossimo al cittadino, si immagini con che facilità questi possa fermarsi a dare informazioni rispetto ad un collega in auto, in un centro cittadino congestionato dalla moltitudine di auto.

Inoltre, va aggiunto che il ruolo dell’agente in bici viene percepito come marginale, si usa la bici spesse volte in alternativa al servizio appiedato, quindi questo mezzo non viene considerato sotto l’aspetto operativo, in quanto nessuno ha espresso in modo concreto le potenzialità che lo stesso può avere in ambito dei servizi di polizia. Non vi è una formazione specifica per l’approccio operativo del pattugliamento in bicicletta, non viene affrontato questo aspetto, ma è luogo comune che per andare in bici non serva altro che saper pedale: nulla di più errato, perché questo veicolo offre più opportunità di impiego rispetto al semplice spostamento. Obbiettivo della tesi di master è stato quello di valorizzare il ruolo dell’agente in bici. Sarebbe bello ipotizzare che i giovani vedendo questo tipo di servizio si possano appassionare al tal punto da decidere di svolgere la professione di Agente in Bicicletta.

Nella figura

si può notare una pattuglia della Polizia Locale in servizio in un centro cittadino: si può parlare di D.lgs 81/2008, quando gli agenti non indossano neppure il casco per ciclisti? Si può parlare di identità e specialità di un reparto quando indossano i capi della divisa comune, pur facendo un servizio che per la sua natura necessita di abbigliamento tecnico specifico. I mezzi in dotazione sono idonei per l’utilizzo di pattuglia??? 

Facendo riferimento alla mia regione di appartenenza, il Piemonte, non è descritta in nessun manuale la formazione per l’uso corretto del velocipede in ambito di Polizia Locale e tantomeno le caratteristiche che dovrebbe avere. Anzi, questo tipo di servizio non è mai neppure menzionato, se poi andiamo nello specifico nel volume n°46, al suo interno in tutti gli scenari rappresentati dal pattugliamento alle tecniche di contenimento, non viene mai nominata né raffigurata la bicicletta, essendo questo mezzo utilizzato in molti comuni piemontesi.

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